TRASPARENZA

07/2021 – aggiornato al 01/01/2021

INFORMAZIONI SUL CONFIDI

Confidi: CENTRALE GARANZIA FIDI COOP. DI GARANZIA PER FINANZIAMENTI

ALLE IMPRESE – SOC. COOP. A R.L.

Sede Legale in NAPOLI- VIA MEDINA N. 63

Telefono: 081/5520039 – FAX 081/5512056

Pec: centralegaranziafidi@legalmail.it

E-mail: centralegaranziafidi@confartigianatona.it

Sito internet : www.centralegaranziafidi.it

Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli 06547870631

Codice Fiscale n. 06547870631 e P. Iva 06547870631

Numero di iscrizione nell’Elenco di cui all’art. 112 comma 1, del D.Lgs. 385/93 (Tub) al n. 71 in data 10/12/2020 (OCM).

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA GARANZIA CONCESSA DAL CONFIDI

L’attività del Confidi CENTRALE GARANZIA FIDI COOP. DI GARANZIA PER FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE- SOC. COOP. A R.L., consiste nella prestazione di garanzie di tipo mutualistico, sussidiarie e/o a prima richiesta, volte a favorire il finanziamento delle imprese socie/clienti da parte di Banche convenzionate.

La garanzia viene rilasciata dal Confidi per iscritto ed è accessoria rispetto alla concessione del finanziamento da parte della Banca finanziatrice. In altri termini, il finanziamento richiesto dal Socio configura l’obbligazione principale, di cui il confidi garantisce l’adempimento. Pertanto, se tale obbligazione principale non sorge o si estingue, anche il rapporto accessorio di garanzia perde di efficacia.

Nel caso in cui il Socio (ossia, il debitore principale) risulti inadempiente, il Confidi/la Banca finanziatrice procederà all’escussione del debito.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

 In presenza di operazioni garantite dal Confidi e con la riassicurazione/controgaranzia del Fondo di Garanzia –MCC- L. 662/96

 

  1. Costi da riconoscere alla presentazione della richiesta di finanziamento/garanzia:
  • Spese d’istruttoria: minimo di € 100,00 per richieste di finanziamento fino ad € 49.990,00, oltre, massimo di € 150,00;
  1. Costi da riconoscere all’ottenimento della delibera da parte della Banca finanziatrice:
  • € 300,00 da considerarsi cauzione, e sarà imputata ad anticipo sulle commissioni di garanzia di cui al successivo punto 3), in caso di perfezionamento dell’operazione garantita dal Confidi, diversamente, qualora ottenuta la delibera di riassicurazione rilasciata dal Fondo Centrale di Garanzia –MCC- L. 662/96, l’impresa richiedente rinunciasse per qualsivoglia motivo all’operazione, la somma di € 300,00 verrà considerata penale che il Confidi è obbligato a versare al Fondo Centrale di Garanzia per il mancato perfezionamento dell’operazione;
  • € 100,00 per spese sostenute dal Confidi per richiedere ed ottenere la riassicurazione rilasciata dal Fondo Centrale di Garanzia –MCC- L. 662/96,
  1. Costi della da riconoscere all’atto dell’erogazione del finanziamento richiesto:
  • € 100,00 per tassa di ammissione al Confidi;
  • € 250,00 sottoscrizione da parte dell’impresa socia di minimo n. 1 quota sociale della Cooperativa;
  • Commissione da un minimo del 3,5% ad un massimo del 6% da calcolarsi sull’importo del finanziamento erogato, che terrà conto del livello di rischio che il Confidi dovrà assumersi ed in relazione alla percentuale di garanzia prestata alla Banca, presenza o meno di contro garanzie in favore del Confidi, della durata del finanziamento, di tutte le spese ordinarie e straordinarie eventualmente sostenute per l’iter istruttorio, e di tutti quegli elementi che concorreranno per la determinazione di tale percentuale..

Per le operazioni di durata inferiore ai 18 mesi (breve termine), che prevedono rinnovo rotativo alla scadenza, quindi l’anno successivo alla prima concessione, l’impresa socia dovrà corrispondere al Confidi, una commissione variabile da un min. del 2,50% ad un max del  3,00%, sull’importo della linea di credito rinnovata, all’atto del rilascio della garanzia, oltre le spese previste al precedente punto 1).

 In presenza di operazioni garantite dal Confidi senza riassicurazione/controgaranzia del Fondo di Garanzia –MCC- L. 662/96 

  1. Costi da riconoscere alla presentazione della richiesta di finanziamento/garanzia:
  • Spese d’istruttoria: minimo di € 100,00 per richieste di finanziamento fino ad € 49.990,00, oltre, massimo di € 150,00;
  1. Costi della da riconoscere all’atto dell’erogazione del finanziamento richiesto:
  • € 100,00 per tassa di ammissione al Confidi;
  • € 250,00 sottoscrizione da parte dell’impresa socia di minimo n. 1 quota sociale della Cooperativa;
  • Commissione da un minimo del 3,5% ad un massimo del 6% da calcolarsi sull’importo del finanziamento erogato, che terrà conto del livello di rischio che il Confidi dovrà assumersi ed in relazione alla percentuale di garanzia prestata alla Banca, presenza o meno di contro garanzie in favore del Confidi, della durata del finanziamento, di tutte le spese ordinarie e straordinarie eventualmente sostenute per l’iter istruttorio, e di tutti quegli elementi che concorreranno per la determinazione di tale percentuale.

Per le operazioni di durata inferiore ai 18 mesi (breve termine), che prevedono rinnovo rotativo alla scadenza, quindi l’anno successivo alla prima concessione, l’impresa socia dovrà corrispondere al Confidi, una commissione variabile da un min. del 2,50% ad un max del  3,00%, sull’importo della linea di credito rinnovata, all’atto del rilascio della garanzia, oltre le spese previste al precedente punto 1).

Procedure di Reclamo

Il socio può presentare reclamo all’Ufficio Reclami del Confidi , per lettera raccomandata A/R o per via telematica (Via Medina n. 63 – centralegaranziafidi@confartigianatona.it. L’Ufficio reclami deve rispondere entro 30 gg. dalla data di presentazione del reclamo.

Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere alla competente Autorità Giudiziaria, il Socio può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) (1). Per avere informazioni sulla procedura da seguire per rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www. arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere al confidi(2). Il Confidi mette a disposizione dei clienti- presso i propri locali e sul proprio sito internet- le guide relative all’accesso all’ABF.

LEGENDA

Debitore Principale: è il soggetto (il socio) di cui il Confidi garantisce l’adempimento.

Definizione di PMI (cfr. D.M. del 18/04/2005 del Ministero delle Attività Produttive, pubblicato sulla G.U. n. 238 del 12/10/2005, e raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06/05/2003): La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definite PMI) è costituita da imprese che hanno meno di 250 occupati, hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro (tali due requisiti entrambi sussistere). In particolare, nell’ambito della categoria delle PMI , si definisce piccola impresa l’impresa che ha meno di 50 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio non superiore a 10 milioni di euro.

Nell’ambito della categoria della PMI, si definisce microimpresa l’impresa che ha meno di 10 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

Garante: è il Confidi che ha rilasciato la garanzia nell’interesse del Socio.

Importo Massimo Garantito: è la somma complessiva (per capitale, interessi e spese) che il fideiussore si impegna a pagare in caso di inadempimento del debitore principale.

Offerta fuori sede : quando la promozione e il collocamento dell’operazione è svolta in luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze del Confidi, laddove “ per dipendenza” deve intendersi qualunque locale del Confidi adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione dei contratti, anche se l’accesso è sottoposto a forme di controllo.

Socio: il soggetto che ha aderito al confidi e che richiede la garanzia del Confidi stesso.

Spese per comunicazioni periodiche: sono le spese a carico del socio per le comunicazioni inviate annualmente dal confidi solo nel caso in cui la commissione applicata dal confidi per la concessione della garanzia viene corrisposta periodicamente.

Cfr Provvedimento della Banca d’Italia del 18 giugno 2009 recante le Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari .

1) il ricorso deve essere redatto sulla base del modulo indicato dall’Arbitro Bancario e Finanziario e sottoscritto dal Socio, deve essere inviato alla segreteria tecnica del collegio competente territorialmente ovvero presentato presso le filiali della Banca d’ Italia aperte al pubblico, entro 12 mesi dalla presentazione del reclamo. Il Socio riceverà comunicazione della decisione del collegio entro 30 giorni dalla relativa pronuncia.